Acquisizione documenti nelle CTU: cosa dovrebbe sapere ogni consulente

By | Settembre 15, 2016

acquisizione documenti nelle CTU

L’acquisizione documenti nelle CTU è un passaggio molto delicato, in ogni incarico di consulenza tecnica giudiziaria.

Svolgere questa attività in modo non corretto porta quasi sempre a conseguenze davvero spiacevoli :

  • per il consulente incaricato;
  • per le parti in causa (che ne potrebbero essere gravemente danneggiate) ;
  • per la Giustizia in genere.

Vediamo allora un po’ di strumenti per orientarci efficacemente in questa problematica.

L’acquisizione documenti nelle CTU: un divieto assoluto?

segnale di divieto

Cominciamo col dire che normalmente un CTU non dovrebbe acquisire documenti al di fuori di quelli già inseriti dagli avvocati delle parti in causa nei relativi fascicoli.

Mai!

Perchè non dovrebbe mai verificarsi che un CTU acquisisca documenti extra?

Il motivo è molto semplice.

Qualsiasi procedimento giudiziario segue una ben precisa ritualità.

Questa ritualità prevede una determinata tempistica per ogni singola fase del procedimento.

E non è solo  importante;  è fondamentale che questa ritualità sia rispettata perché rappresenta la prima forma di garanzia per tutte le parti coinvolte nel processo.

Questa riflessione è ancora più evidente nel caso delle CTU, come sarà chiaro fra un attimo.

Prima, però, facciamo un passo indietro.

Cosa rappresenta una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio)? O un ATP? (Accertamento Tecnico Preventivo)

In estrema sintesi, la CTU è un modo per “aumentare” le competenze del Giudice su  determinati argomenti, nei quali è sfornito di conoscenze tecniche approfondite.

Ci sei finora?

Bene.

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Gli “argomenti” sul quale il Giudice deve esprimersi sono quelli contenuti nei fascicoli che le parti hanno depositato in cancelleria (e/o telematicamente).

Solo questi documenti sono parte ufficiale degli atti del processo!

Niente altro!

Sono questi documenti che circoscrivono gli argomenti sui quali il Giudice deve esprimersi.

Tra l’altro, sono previsti determinate tempistiche per il loro deposito: questa è una forma di garanzia per tutti.

Si tratta della garanzia principale che deve esserci in ogni processo: il principio del contradditorio.

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Ossia, in estrema sintesi, il principio secondo cui a tutte le parti in casa deve essere data la possibilità di difendere, in tempo utile ed in maniera adeguata, le proprie ragioni.

Considerato questo, è abbastanza chiaro perché è fondamentale codificare le tempistiche di deposito documenti?

Esatto! Per dare a tutti la possibilità di guardarli, studiarli ed, eventualmente, proporre la propria lettura al Giudice.

Per cui, una volta che si sono formati i fascicoli delle rispettive parti,  la contesa verterà (soltanto) su quelli e sul loro contenuto.

Non è permesso aggiungere ai fascicoli documenti oltre i  i temini stabiliti dal Codice di Procedura Civile (nel caso delle CTU e degli ATP); oppure dal Codice di Procedura Penale nel caso delle Perizie d’Ufficio.

Infatti, potrebbe non esserci più tempo per difendersi adeguatamente!

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Per cui, alla domanda “È possibile fare acquisizione documenti nelle CTU?”, la risposta secca dovrebbe essere : “No, mai”

Esistono, però delle eccezioni.

Anche perché, in molti casi, l’acquisizione documenti durante le CTU può essere utile o, addirittura, indispensabile.

Come comportarsi , allora, in questi casi?
Basta conoscere le regole del gioco!

Vediamole insieme.

In generale, ogni CTU deve sempre tener conto di quanto prescritto negli articoli 184 e 194 del Codice di Procedura Civile.

Acquisizione documenti nelle CTU: quello che è assolutamente vietato.

no

E’ assolutamente vietato acquisire documenti da una delle parti in causa, senza informare l’altra (o le altre, per procedimenti con più partecipanti).

Quando una parte “propone” al CTU l’acquisizione di un documento, è necessario il consenso unanime delle parti.

Acquisizione documenti nelle CTU: quello che è possibile fare.

permesso

E’ possibile, invece, acquisire documenti “aliunde”, ossia da una fonte estranea al procedimento (ad esempio presso un Ufficio Pubblico).

Tuttavia, in questi casi vanno rispettate alcune regole:

  1. E’ necessaria l’Autorizzazione del Giudice.

Nella maggior parte dei casi, il Giudice inserisce già nel Verbale di  Giuramento del Consulente un’Autorizzazione “generale” ad acquisire documenti aliunde.

In alcuni casi, specie per documenti particolari  è preferibile che il Giudice rilasci un’Autorizzazione specifica per quel documento (o quei documenti).

Stesso discorso per tutte le volte in cui il CTU ha dubbi sulla possibilità di acquisire o meno un documento.

2. Quando il consulente acquisisce documenti aliunde, gli stessi devono servire soltanto per attingere dati che, allo stesso tempo:

  1. non sono ricavabili dai fascicoli delle parti;
  2. sono necessari per svolgere esaurientemente l’incarico;
  3. non introducono nel procedimento alcun fatto nuovo.

 3. È sempre necessario indicare le fonti, per dar modo alle parti di verificare

Esempi di documenti che è possibile acquisire aliunde, ossia da fonte estranea sono: regolamenti, delibere, documenti catastali, certificati, ecc

Solo rispettando queste regole, il Consulente rimane nella sfera dei suoi poteri e doveri.

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Altre informazioni utili

info point

Quello che non deve mai fare il Consulente è supplire ad eventuali carenze delle parti in causa, che magari non hanno potuto/saputo allegare, in tempo utile, i  documenti e le prove a sostegno delle proprie ragioni e cercano di rimediare in questo modo.

Se vuoi approfondire,  questi temi sono stati più volte al centro di pronunciamenti della Corte di Cassazione (tra le altre ti segnalo le sentenze n° 12921/2015, n° 13686/2001; n° 1901/2010)

Infine, è opportuno segnalare una sentenza, la n°13412/2014 che appare un po’ in controtendenza

In tema di documenti che un CTU può esaminare, la Corte ha affermato, in estrema sintesi, che se si è verificata un’ irrituale acquisizione documenti, la CTU è nulla solo se vi è la certezza che, senza quei documenti irritualmente acquisiti, i risultati della relazione sarebbero stati totalmente diversi.

In altre parole la CTU è nulla solo se i documenti acquisiti sono stati determinanti per l’esito della stessa.

Sicuramente c’è molto da riflettere molto su questo pronunciamento che sembra aprire una nuova via.

In definitiva, quindi, attieniti  a queste indicazioni (ed a quelle che trovi nella mia Guida PeritoInForma)

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte

PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari

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