Parlare di bozza CTU non è corretto e può portare ad errori, anche piuttosto gravi, nel corso dell’incarico.
Il termine bozza CTU, infatti, dà l’idea di qualcosa di modificabile, ossia di non definito.
Invece non è cosi.
Ma, per capire da dove nasce l’equivoco, facciamo un passo indietro.
Prima della riforma del Codice di Procedura Civile (Legge 69/09), il CTU svolgeva le operazioni peritali, faceva i suoi studi, i suoi calcoli, ecc. ed alla fine depositava la relazione di CTU in Cancelleria.
Cosa c’era di sbagliato in questo?
O meglio, che cosa si è voluto correggere con la Riforma?
I problemi principali erano due:
- i CTP non erano pienamente coinvolti nelle fasi tecniche del processo;
- in caso di segnalazioni di errori del CTU, i tempi processuali si allungavano di molto.
Vediamo di approfondire…
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Partiamo dal punto 1.
I CTP non erano pienamente coinvolti nelle fasi tecniche del processo
In pratica, dopo il deposito della CTU, il dibattito tecnico era già finito: i CTP potevano intervenire solo nelle udienze successive.
Certo, prima di effettuare il deposito, il CTU poteva confrontarsi con i CTP: ma non era un obbligo e comunque era un’eventualità rara.
Quali erano le conseguenze di tutto questo?
In breve: il principio del contradditorio non era pienamente soddisfatto.
- Il ruolo del CTP era molto limitato: in pratica, il CTP interveniva solo quando il grosso degli accertamenti e delle valutazioni tecniche era stato esaurito e “cristallizzato” nella relazione che il CTU aveva già depositato. Tutto quello che il CTP poteva scrivere veniva inglobato negli atti, successivi, del proprio avvocato difensore: in questo modo, perdeva le caratteristiche di scritto prettamente tecnico.
- Il CTU non aveva interesse a confrontarsi con i CTP: tanto, sapeva che le sue argomentazioni sarebbero state sempre nettamente predominanti su quelle dei CTP. Anche nei casi in cui i CTP evidenziavano critiche al suo operato non era certo che il Giudice, che non ha “sensibilità tecnica”, le accogliesse.
Per quanto riguarda il punto 2.
In caso di segnalazioni di errori del CTU, i tempi processuali si allungavano di molto.
- Il processo era più lungo: in caso, infatti, di osservazioni da parte dei Consulenti di Parte, ritenute importanti dal Giudice, il CTU veniva riconvocato, alla successiva udienza, per chiarimenti: per cui, tenuto conto che le udienze sono intervallate di un periodo di 6 mesi l’una dall’altra, i tempi per avere chiarimenti dal CTU si allungavano a dismisura. Di solito, all’udienza successiva al deposito della CTU, le parti depositavano le loro osservazioni; il CTU veniva riconvocato per l’udienza successiva (passavano quindi 6 mesi), dove gli venivano richiesti chiarimenti e gli veniva assegnato un termine per rispondere. La causa riprendeva all’udienza successiva (altri 6 mesi!), per cui si perdeva almeno un anno (salvo imprevisti, slittamenti, ecc.)
- Non ne parliamo poi nei casi di segnalazione di errori gravi che rendevano necessaria la sostituzione del CTU: in pratica si doveva ricominciare da zero, con evidente dilatazione dei tempi.
La riforma:
- ha ridotto i tempi processuali;
- ha ridato dignità al lavoro dei CTP;
- ha fornito ai CTP strumenti più efficaci per contribuire al dibattito tecnico.
Se il CTU commette qualche errore di valutazione nella relazione può ancora correggersi in tempo utile per la prossima udienza, cosa che non era possibile prima della Riforma.
Inoltre, c’è la certezza che l’errore sia almeno esaminato.
Con il vecchio sistema questa certezza non c’era: infatti, tutto era rimesso alla discrezione del Giudice che non ha una sensibilità tecnica così profonda da valutare quanto un errore possa essere importante; per cui, poteva succedere che, il Giudice non chiamasse a chiarimenti il CTU.
In pratica, con la Riforma, si verifica una compressione temporale delle fasi processuali e la certezza che le critiche e le osservazioni delle parti siano adeguatamente valutate.
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Se l’iter è questo, è chiaro che è improprio parlare di bozza CTU!
Quella che viene trasmessa alle parti non è la bozza CTU ma la vera relazione di CTU!
Le successive osservazioni delle parti e le loro valutazioni da parte del CTU ne costituiscono un proseguimento, una sorta di appendice.
Ecco perché il termine “bozza CTU” può ingannare.
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Non è una bozza, non si può modificare!
La relazione che viene consegnata alle parti è quella che poi deve essere depositata insieme alle osservazioni ed alle valutazioni delle osservazioni:
non deve essere cambiata nemmeno una virgola!
Il Giudice deve conoscere tutto quello che è stato fatto quindi della prima relazione e delle successive osservazioni e valutazioni.
Per cui, attento!
puoi chiamarla anche bozza di CTU ma deve esserti sempre chiaro che quel documento è la relazione di CTU!
Mi sembra di sentirti: “Ma se contiene errori?”
Pazienza!
Se un CTP ti fa notare un errore che hai commesso, evidenzialo, insieme al relativo rimedio, nelle valutazioni che depositerai.
Farai un figura barbina con il Giudice? A meno che non ha commesso una “cappellata”, direi proprio di no, anzi: il Giudice avrà più contezza di come si sono svolti gli accertamenti tecnici e si sentirà più sicuro nelle successive decisioni.
…e che sia un’ottima consulenza.
Michele Dimonte
PeritoInforma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari.
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estremamente interessante ed istruttivo