I compensi per le CTU: le cose da sapere per determinarli correttamente

By | Giugno 30, 2016

compensi per le CTUCompensi per le CTU: un argomento molto vasto, molto spinoso, che meriterebbe pagine e pagine di approfondimenti.

Prendo spunto da una recente Sentenza di Cassazione ( la n° 13038 del 23.06.2016) per affrontare uno dei sotto-temi dell’argomento compensi per le CTU, ossia la corretta applicazione delle tabelle per la determinazione del compenso.

Prima di discuterne, vorrei fare una premessa importante, ossia un breve quadro riassuntivo del meccanismo di determinazione dei compensi per le CTU, utile, soprattutto, a chi si affaccia per le prime volte al mondo delle consulenze tecniche giudiziarie.

I compensi per le CTU sono regolati dal D.M 30.05.02 e possono essere determinati secondo tre criteri.

  • Compenso fisso;
  • compenso a percentuale;
  • compenso a tempo.

Questi tre criteri sono alternativi, nel senso che l’applicazione di un criterio esclude la possibilità di applicare gli altri.

Inoltre, il criterio del compenso a tempo è residuale.

Cosa significa residuale?

Significa che deve essere applicato in via residuale, cioè solo nei casi in cui non è possibile applicare gli altri due criteri.

Cioè, detta in maniera iper- semplificata: per determinare i compensi per le CTU, si cerca sempre di applicare il criterio a percentuale o il compenso fisso; se proprio non è possibile, come ultima spiaggia, si applica il criterio del compenso a tempo.

Compensi per le CTU: il criterio del compenso fisso

compenso fisso

I compensi fissi sono importi già predeterminati, indipendentemente dal valore dell’oggetto del procedimento giudiziario.

Uun esempio tipico, è quello delle consulenze su reperti di pittura o scultura.

Sono casi, comunque, non molto frequenti.

Il criterio del compenso a percentuale

compenso-a-percentuale

Il caso più frequente riguarda l’applicazione del compenso a percentuale.

La legge (D.M. 30.05.02) prevede diverse tabelle, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’oggetto di causa: ci sono tabelle che riguardano gli impianti, le costruzioni, tabelle che riguardano accertamenti contabili, tabelle che riguardano infortunista del traffico, ecc.

Per ogni tabella sono previste, in base al valore,  percentuali differenti, quindi compensi differenti.

La differenza nei compensi per le CTU la fanno, dunque:

  • la natura e le caratteristiche dell’oggetto di causa (a cui è associata una determinata tabella);
  • l’entità del valore della causa.

Vuoi qualcosa in più?

Allora, dà uno sguardo alla >>>Guida pratica PeritoInforma <<< (17 ore di Audio e Video, 56 Capitoli con schede da leggere e studiare, tutta la modulistica…e tanto altro: per essere seguito passo passo, in ogni momento dell’incarico) 😉 >>>Scopri di più<<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per determinare il compenso, il CTU fa un’istanza nella quale motiva la richiesta con indicazione del criterio (o della tabella) che intende seguire: il Giudice può approvare in toto o in parte tale richiesta oppure cambiarla, indicando, a sua volta, un criterio più esatto.

Bene, questo era il quadro riassuntivo.

Scarica GRATIS il Dizionario del Consulente Tecnico Giudiziario

Ricevi anche un BONUS: un file editabile per il calcolo compensi CTU.

CLICCA QUI (o sull’immagine del dizionario) per scaricarli.

Ora entriamo nel vivo della questione.

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un CTU che reclamava un compenso più alto per l’attività di progetto divisionale dei beni di un patrimonio ereditario. (Quelle sulle eredità sono cause molto frequenti in tutti i casi in cui gli eredi sono in disaccordo su come dividersi il patrimonio).

Il Giudice aveva liquidato un compenso secondo la tabella relativa alle stime immobiliari: il CTU sosteneva che non era corretto applicare tale tabella e che la tabella più corretta fosse quella relativa alla valutazione di patrimoni.

La Corte di Cassazione ha dato ragione al CTU, affermando che l’attività di valutazione di patrimoni è un’attività molto più complessa di una “semplice” stima immobiliare.

Inoltre, nel ragionamento seguito, la Corte ha affermato che le cause che riguardano beni immobiliari (e patrimoni) non sono mai di valore indeterminabile e che una causa è di valore indeterminabile se e solo se l’oggetto dimostrazione è insuscettibile di una qualche valutazione economica.

Solo in quest’ ultimo caso si applica il criterio del compenso determinato a tempo, ossia si calcola il numero di vacazioni necessarie per adempiere all’incarico.

Vuoi qualcosa in più?

Allora, dà uno sguardo alla >>>Guida pratica PeritoInforma <<< (17 ore di Audio e Video, 56 Capitoli con schede da leggere e studiare, tutta la modulistica…e tanto altro: per essere seguito passo passo, in ogni momento dell’incarico) 😉 >>>Scopri di più<<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mio avviso, questa sentenza è molto importante perché pone due punti fermi.

  1. Quando un giudice redige il Decreto di liquidazione dei compensi per le CTU, può cadere in errore; di conseguenza, dobbiamo essere bravi a compilare l’istanza di liquidazione nella giusta maniera, in modo da dargli quanti più strumenti possibili per una corretta applicazione (nella guida PeritoInForma TM è prevista una sezione che spiega dettagliatamente questi aspetti oltre ad un modulo pre compilato completo di tutti i punti necessari per redigere una corretta istanza di liquidazione).
  1. Le cause di valore indeterminabile sono rare; invece, in molte occasioni, noi CTU cadiamo in una trappola: l’avvocato della parte che ha cominciato la causa dichiara, nell’atto iniziale del processo, che la stessa ha valore indeterminabile.

Magari lo ha fatto in buona fede o magari no, perché sa che meno valore dichiara, più basse saranno le spese processuali (ivi comprese quelle relative ai compensi per le CTU): purtroppo ci sono casi di avvocati che ragionano in questo modo.

Ma non è questo il punto, non ci interessa stabilire che l’avvocato sia o no in buona fede.

Ci interessa, invece, capire che tipo di dichiarazioni ha fatto e se queste possono, in qualche modo, svantaggiarci nel calcolo dei compensi per le CTU.

Infatti, ogni volta che il valore della causa è indeterminabile (e/o l’argomento della controversia non rientra tra quelli tabellati nel D.M. 30/05/2002) si segue il criterio del compenso a tempo (o “a vacazioni”).

compenso a tempo

Così, ogni volta che gli atti indicano che la causa ha valore indeterminabile, dobbiamo stare molto attenti nel preparare l’istanza di liquidazione: infatti, se ci affidiamo a questa dichiarazione, corriamo il rischio di chiedere il compenso secondo il criterio delle vacazioni e, invece, potremmo chiederlo secondo il criterio a percentuale…ed è una questione molto importante, se pensi che i compensi per le CTU sono molto bassi, quando vengono determinati a vacazione.

Compensi per le CTU nelle cause di valore indeterminabile

valore indeterminabile

Ma come fare a capire che una causa ha valore indeterminabile?

Semplice: seguendo la definizione di valore indeterminabile che più volte la Corte di Cassazione ha fornito.

Secondo tanti pronunciamenti della Corte di Cassazione, infatti, una causa ha valore indeterminabile se è “intrinsecamente non suscettibile di alcuna valutazione economica”.

Cosa vuol dire in parole povere?

Vuol dire che tutte le volte che per l’oggetto di causa si può individuare, in un qualsiasi modo, anche astrattamente, un prezzo o un valore, quella causa non sarà indeterminabile.

Faccio un esempio che mi aiuta a spiegare meglio il concetto: in una causa che riguarda la morte di un animale domestico sembrerebbe, a prima vista, che il valore sia indeterminabile.

In effetti, se un proprietario perde il suo amico a 4 zampe non ci sono cifre che possano lenire questo dolore. Vero, tutto vero.

Ma (purtroppo) quella causa ha un valore determinabile: è il prezzo “medio” a cui quell’animale viene venduto nei negozi specializzati.

E’ un esempio un po’ al limite e da prendere con le pinze: serve solo a spiegare un concetto (lo dico perché qualcuno mi ha accusato di essere insensibile per gli animali; chi mi conosce sa quanto io ami gli animali).

Scarica GRATIS il Dizionario del Consulente Tecnico Giudiziario

Ricevi anche un BONUS: un file editabile per il calcolo compensi CTU.

CLICCA QUI (o sull’immagine del dizionario) per scaricarli.

Vuoi qualcosa in più?

Allora, dà uno sguardo alla >>>Guida pratica PeritoInforma <<< (17 ore di Audio e Video, 56 Capitoli con schede da leggere e studiare, tutta la modulistica…e tanto altro: per essere seguito passo passo, in ogni momento dell’incarico) 😉 >>>Scopri di più<<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi, indeterminabile non vuol dire che “non ha prezzo” (come la perdita di un animale) o che ha poco o zero valore: indeterminabile vuol dire che non è possibile associare un valore, piccolo o grande che sia.

In questi casi, quindi, chiederemo compenso secondo il criterio a percentuale, applicate sul valore che emergerà dagli atti (ad esempio, potremmo ritrovare questo numero in altri atti della causa, anche in forma implicita, oppure potremmo determinarlo seguendo prezzari, tariffari ecc).

E, cosa molto importante, possiamo farlo anche quando il valore della causa che ritroviamo è più alto di quello indicato dall’avvocato (questo è un caso molto frequente).

Più volte la Corte di Cassazione ha affermato che il valore di una causa può essere desunto anche dagli atti della causa o in altro modo, non solo dal primo atto di citazione: per cui questa procedura è assolutamente lecita.

In estrema sintesi, quindi, occhio alla compilazione dell’Istanza di Liquidazione dei compensi per le CTU.

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte

PeritoInforma TM. La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari

POTRESTI ESSERE INTERESSATO ANCHE A:

Dieci Comandamenti che il CTU DEVE seguire

Vuoi qualcosa in più?

Allora, dà uno sguardo alla >>>Guida pratica PeritoInforma <<< (17 ore di Audio e Video, 56 Capitoli con schede da leggere e studiare, tutta la modulistica…e tanto altro: per essere seguito passo passo, in ogni momento dell’incarico) 😉 >>>Scopri di più<<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *