CTU esplorativa: attento alle trappole!

By | Gennaio 25, 2017

CTU esplorativa

Cosa si intende per CTU esplorativa?

No…non riguarda CTU che fanno viaggi, avventure e Safari 😛

La CTU esplorativa è un modo anomalo di condurre l’incarico.

Lo approfondisco tra pochissimo…

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, però, devo fare questa importante premessa.

Questo articolo riguarda più da vicino gli avvocati che i Consulenti Tecnici d’Ufficio.

Tuttavia, è importante che anche noi CTU conosciamo bene l’argomento perché è molto facile cadere in alcune trappole.

Questa premessa è d’obbligo perché scriverò in modo molto sciolto ed elementare, ben lontano da come un avvocato tratterebbe l’argomento (e da come l’argomento stesso meriterebbe).

Solo che ne verrebbe fuori una trattazione molto pesante per noi tecnici e, per certi versi anche inutile, per quello che dobbiamo sapere nella nostra operatività quotidiana rispetto alla CTU esplorativa.

Fatta questa premessa, entriamo nel vivo.

Leggi con attenzione, anche se a volte può sembrare un po’ noioso…È importante per la tua carriera di CTU e CTP!

Cosa si intende, quindi, per CTU esplorativa?

Con l’espressione CTU esplorativa si intende un incarico in cui il Consulente Tecnico d’Ufficio è chiamato a svolgere compiti che travalicano gli scopi classici di una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Ok ok, ma quali sono gli scopi classici di una Consulenza Tecnica d’Ufficio?

In generale gli scopi classici di una Consulenza Tecnica d’Ufficio sono:

  • aiutare il Giudice a valutare prove, fatti e circostanze da un punto di vista tecnico;
  • aiutare il Giudice ad accertare fatti, quando l’accertamento non sia possibile per il Giudice e/o sia estremamente difficoltoso e/o sia possibile solo a persone in possesso di specifiche ed approfondite competenze tecniche (che il Giudice non ha).

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La CTU, quindi, non dovrebbe mai andare oltre questi scopi, perché altrimenti si realizzerebbe l’esonero dall’onere della prova, che invece incombe sulle parti.

Che si intende per onere della prova?

Per capirlo, dobbiamo prima concentrarci su come funziona un procedimento giudiziario.

Il tutto parte da una domanda giudiziaria: ossia un atto in cui un soggetto chiede ad un Giudice di esprimersi su una controversia nei riguardi di uno o più soggetti.

Per fare questo, chi inizia un procedimento giudiziario deve allegare delle prove a sostegno di quanto reclama; deve, almeno, dimostrare che esiste un fatto o una circostanza da cui discende il pregiudizio che lamenta.

É  in questo senso che si parla di onere della prova.

Si dice cioè che l’onere della prova incombe su chi propone l’avvio di un procedimento giudiziario.

Cosa vuol dire concretamente?

Vuol dire che il soggetto che propone l’avvio di un procedimento giudiziario deve, quantomeno, allegare alla domanda le prove sulla base delle quali intende chiamare in causa un’altro soggetto.

Se ancora non ti è chiaro, ti faccio un esempio, forse un po’ elementare (e spero che gli avvocati che leggono non inorridiscano 😛 ).

Non sono un grande giocatore, ma so che per poter “aprire” il gioco in una partita a poker, il giocatore deve possedere un certo punteggio minimo (almeno una coppia di fanti).

coppia di assi

Poi, magari, nel corso della partita gli avversari avranno carte di valore maggiore; per cui l’esito per chi ha cominciato potrebbe essere negativo.

Mi rendo conto che l’esempio della partita di poker è molto “borderline” ma mi  serviva per essere sicuro di aver passato il concetto.

È quello che succede per l’avvio di qualsiasi procedimento giudiziario: se vuoi “far causa” a qualcuno devi allegare un minimo di riscontro di prove, solo per poter cominciare il procedimento.

Poi, chiaramente, nel corso del procedimento potrebbe anche essere che il Giudice ritenga tali prove sfavorevoli o non decisive: però, nella fase iniziale, devono essere comunque allegate.

Può capitare, però, che un soggetto voglia far causa a tutti i costi e magari spinga il suo avvocato ad iniziare un procedimento giudiziario, pur in assenza di prove; oppure con prove non rilevanti per l’argomento della controversia.

In questi casi, si tende a cercare nella CTU le prove a sostegno delle proprie ragioni.

Ed è un atteggiamento molto frequente anche tra i soggetti che vengono chiamati in causa.

In tutti questi casi si parla di CTU esplorativa.

Una CTU esplorativa è una CTU che una delle parti in causa chiede che venga disposta dal Giudice, per uno od entrambi i seguenti scopi:

sottrarsi all’onere della prova;

fardello

“esplorare” fatti e circostanze, per il tramite del consulente tecnico d’ufficio, per porli, successivamente, a fondamento delle proprie pretese.

lente di ingrandimento

Inoltre, si parla di CTU esplorativa anche quando la causa viene iniziata con alcune prove, ma si chiede che sia disposta una CTU  per valutare o accertare altri fatti e circostanze.

Attenzione! La CTU esplorativa è un argomento diverso dell’argomento CTU deducente/ CTU percipiente : infatti, si può parlare di CTU esplorativa sia per incarichi di CTU deducente sia per incarichi di CTU percipiente.

Ma di tutto questo “malloppo” di informazioni legali, cosa deve interessare noi consulenti tecnici d’ufficio?

Il “malloppo” mi serviva per farti capire l’importanza dell’argomento.

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Ora che sai che l’argomento è importante ti dico anche che è molto semplice evitare problemi. 😉

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Cosa devi fare per non incorrere in una CTU esplorativa

Per evitare problemi, devi sempre ricordarti, in ogni momento dell’incarico, che è onere delle parti fornire prove.

Se il Giudice lo riterrà opportuno ti chiederà di valutarle, ma non devi mai fornirle tu! MAI!

Questo è molto importante soprattutto durante le fasi intermedie dell’incarico.

Nella fase iniziale, infatti, è il Giudice stesso che fa un controllo sulle caratteristiche dell’incarico stesso, evitando di affidarti una CTU esplorativa.

E lo fa, mediante la sua esperienza, con un’attenta predisposizione dei quesiti che ti pone.

Raramente il Giudice incorre nell’errore di disporre una CTU esplorativa: per cui, se ti attieni strettamente ai quesiti posti, non dovresti mai avere problemi.

Ed anche ammesso che il Giudice abbia sbagliato e che i quesiti che ti ha posto siano tali da costituire una CTU esplorativa, nessuno potrebbe obiettarti qualcosa, perché hai semplicemente fatto il tuo dovere. (In realtà ci sarebbe da dire che potresti anche intervenire per una migliore definzione dei quesiti, ma non è questo l’argomento specifico di questo articolo)

Fin qui, tutto è piuttosto semplice per noi consulenti tecnici.

Anzi, in teoria, potresti anche non conoscere il significato di “CTU esplorativa” e rimanendo nei limiti individuati dai quesiti, avresti, comunque, evitato qualsiasi problema.

Ed allora che senso avrebbe questo articolo?

Beh, questo articolo è importante per almeno due motivi:

  1. farti drizzare le antenne nelle fasi dell’incarico successive alla proposizione dei quesiti;
  2. farti velocizzare il processo di apprendimento; infatti, quado stiamo apprendendo un nuovo comportamento, lo facciamo più efficacemente e più rapidamente se sappiamo il perché dobbiamo comportarci in quel modo, invece che conoscere il comportamento da seguire ma ignorandone il motivo.

Nelle fasi dell’incarico successive ai quesiti, dunque, devi stare molto attento!

Può succedere, infatti, che il giudice abbia formulato  i quesiti in un certo modo, evitando di affidarti un incarico di CTU esplorativa. E questo lo abbiamo capito.

Poi, però, nel corso delle operazioni peritali, una delle parti in causa (o il suo avvocato) potrebbe invitarti a valutare o accertare i fatti extra, diversi da quelli già presenti nei fascicoli della causa.

Magari lo fa con toni amichevoli…

Attento: è una trappola bella e buona!

trappola

Chi agisce in questo modo sta cercando, non potendola provare in autonomia, di trovare conferma della sua tesi nell’operato del consulente tecnico d’ufficio e nei risultati ai quali arriverà.

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Anche in questo caso si parla di CTU esplorativa. Ed è il classico caso in cui si incorre in CTU esplorativa non per errore del Giudice, ma per errore del CTU.

In realtà il termine più giusto sarebbe ultroneità: ossia l’atto di andare oltre i quesiti si chiama ultroneità, mentre la CTU nel complesso sarà una CTU esplorativa.

La sostanza è che la tua CTU potrà essere contestata e/o la parte danneggiata potrà incentrarvi il giudizio di appello, a sentenza emessa (e se da qualche parte viene certificata questa cos,a per te non ci sarà un buon futuro, fidàti)

Ecco, quindi, che devi evitare tutto questo, per almeno due motivi:

  1. un fine superiore, che è quello di aiutare il funzionamento della Giustizia, evitando il prolungamento delle controversie ed i conseguenti tempi biblici;
  2. un fine egoistico, perché se inciampi in una CTU esplorativa, commetti un errore grave con la conseguenza che sarà poi molto difficile, in futuro, ottenere nuovi incarichi.

Spero ti sia stato utile…

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte

PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari

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2 commenti su “CTU esplorativa: attento alle trappole!

  1. Vincenza

    Ciao Michele
    passare dai consigli ( anche se utili) ai fatti c’è un gap notevole poiché, si sa, dipende dal caso! Premesso che i giudici, almeno dalla mia esperienza, accettano ormai di tutto (alla Ponzio Pilato)! faccio un esempio particolare che tratta di un caso in cui il giudice, da quesito al CTU, dispone di entrare in merito alla progettazione di un’opera infrastrutturale per verificarne l’idoneità tecnico-dimensionale senza che, però, le parti ne abbiano allegato la relativa documentazione tecnico-amministrativa! “Follia pura” in quanto l’ente preposto sostiene di non disporne!!!
    Aggiungo, i costi di eventuale rilievo strumentale dell’opera sono improponibili e la soluzione tecnologica proposta dal CTU (molto meno costosa del rilievo) per rimuovere il pregiudizio lamentato e ripristinare, quindi, la funzione dell’unità immobiliare non interessa affatto alla parte attorea (il motivo si intuisce!!!). S i attende, orai, che il giudice, avendo convocato le parti su istanza del CTU, si esprima in merito!!

    Rispondi
    1. Michele Dimonte Autore del post

      Ciao Vincenza
      Ti ringrazio per il tuo contributo: rispondo volentieri al tuo commento.
      La premessa d’obbligo è che l’articolo sulla CTU esplorativa (come chiaramente specificato) riguarda temi che interessano più gli avvocati che i Consulenti Tecnici d’Ufficio.
      Per noi, Consulenti Tecnici Giudiziari, l’articolo serve solo a dare un’infarinatura generale sui concetti e sulle procedure correlate.
      Premesso questo, in pratica mi stai sottoponendo un caso specifico.
      È chiaro che, trattandosi di un caso specifico, è già limitato per definizione e non può rappresentare la realtà in generale.
      Quello che si può fare, però, è provare ad applicare, a questo caso specifico, i concetti ed i principii espressi nell’articolo.
      Lo faccio per ognuno dei punti che hai sollevato.
      1. “Passare dai consigli ( anche se utili) ai fatti c’è un gap notevole poiché, si sa, dipende dal caso!”
      Sono d’accordo sul fatto che ognuno di noi deve applicare i concetti al caso specifico, certo. Altrimenti dove sarebbe il nostro valore aggiunto? Perchè ci sarebbe bisogno di un professionista? Certo che i concetti ed i principii vanno calati ed applicati al caso specifico: questa deve essere l’abilità del professionista. Ma tutto questo non sposta di una virgola la validità dei concetti dell’articolo. Diversamente, ognuno farebbe a modo suo: mentre è chiaro che almeno le linee guida e i principii generali devono essere uguali per tutti.

      2. “Premesso che i giudici, almeno dalla mia esperienza, accettano ormai di tutto (alla Ponzio Pilato)!”.
      Ok, ti rispondo con una battuta: “Ma saranno pure fatti loro se vogliono comportarsi in un certo modo, no?”.
      Tornando seri, per me ognuno deve fare la sua parte.
      Questo blog si occupa di migliorare la professionalità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e di Parte, non quella dei Giudici.
      Ammesso che sia come dici tu, se alcuni (o molti) di loro lavorano male, cosa possiamo farci? Nulla. Però, nel nostro piccolo, possiamo migliorare i nostri comportamenti e le nostre competenze per dare la nostra goccia nell’oceano: che potrebbe essere replicata da altre categorie, visto il nostro buon esempio…non trovi? Mai sentito parlare del battito delle ali di una farfalla e degli effetti correlati? 😉 E, in ogni caso, ci tengo a sottolineare che la validità dei principii ed il comportamento dei Giudici sono due cose separate.

      3. “Il giudice, da quesito al CTU, dispone di entrare in merito alla progettazione di un’opera infrastrutturale per verificarne l’idoneità tecnico-dimensionale senza che, però, le parti ne abbiano allegato la relativa documentazione tecnico-amministrativa!”.
      Premesso ancora una volta che si tratta di questioni di procedura (che a noi, CTU e CTP, interessano solo marginalmente), se il Giudice ritiene di aver bisogno di altri elementi, oltre a quelli contenuti nei fascicoli di parte, può (motivando) acquisirli sua sponte e/o farne richiesta al CTU.
      Questo è un principio; ed è slegato dal fatto che, nella situazione specifica, l’Ente preposto sostenga di non avere disponibili i documenti (quando il Giudice ha fatto richiesta- legittima per quanto su scritto- non poteva mica essere a conoscenza del fatto che l’Ente non avesse disponibili i documenti; non c’è nulla di strano, tanto più se, per prassi e per “sentore comune”, tali documenti devono essere conservati presso tale Ente). Perché parli di “follia pura”?

      4. Se il Giudice ha chiesto al CTU di proporre soluzioni tecnologiche alternative, il CTU ha fatto bene a proporne una: chiaramente, ogni parte (in questo caso quella attorea) fa il suo gioco e i suoi interessi. Deciderà il Giudice.
      Ancora una volta, non me ne volere, tutto questo non ha a che fare con la professionalità del CTU (che è quello che interessa in questo blog). Non è un problema del CTU (e come tale meritevole di essere analizzato in questo blog): è un problema del Giudice e degli avvocati.
      La questione toccherebbe il CTU SOLO nel caso in cui, in assenza di una specifica richiesta del Giudice, il CTU abbia, ugualmente, proposto una o più soluzioni tecnologiche. Solo in questo caso, si ravviserebbe un’infrazione del CTU.
      Spero di aver chiarito.
      Resto disponibile per approfondimenti

      Rispondi

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