Istanza liquidazione compenso CTU: come prepararla?

By | Gennaio 20, 2017

istanza liquidazione compenso CTUUltimo aggiornamento: 05/04/2018

Istanza liquidazione compenso CTU: quattro parole che nascondono tante insidie…

Vediamo perché…

L’istanza di liquidazione del compenso del CTU è il documento che il CTU redige affinché il Giudice, che gli ha affidato l’incarico, disponga l’ammontare del suo compenso.

Fa parte di quella ristretta schiera di documenti che vorremo redigere decine di volte all’anno 😛

È il documento che fa da coronamento all’incarico e rappresenta il traguardo delle nostre fatiche.

Ci siamo sbattuti a destra e sinistra fra documenti, sopralluoghi, avvocati, studi, pensieri, eccetera e ora siamo finalmente al momento conclusivo!

Ma, come tutti i traguardi, anche questo momento è pieno d’insidie.

traguardo

Del resto l’intero incarico di CTU è un percorso pieno di ostacoli, quindi non fa eccezione nemmeno il suo momento conclusivo…

Ho voluto, quindi, scrivere questo articolo per un approfondimento su questo fondamentale documento e per indicare quali sono gli errori da evitare nella sua redazione

Istanza liquidazione compenso CTU: cosa è

documento

L’istanza di liquidazione del compenso è il documento con il quale sostanzialmente il CTU chiede al Giudice due disposizioni:

  1. la approvazione del compenso, preventivamente calcolato e proposto dal CTU stesso;
  2. l’indicazione del soggetto (o dei soggetti) che deve (o devono) provvedervi.

La richiesta di cui al punto 1, ossia la richiesta di approvazione del compenso è esplicita, nel senso che il CTU chiede espressamente al Giudice di approvare  la determinazione del compenso che il CTU stesso ha già approntato.

La richiesta di cui al punto 2, ossia la richiesta dell’indicazione del soggetto è invece implicita, nel senso che quando emetterà il Decreto di Liquidazione, sarà cura del Giudice indicare il soggetto (o i soggetti- sarebbe meglio dire la parte o le parti) che deve ( o devono) provvedere al pagamento del CTU.

Ovviamente, il Giudice emette questa disposizione anche se il CTU non glielo chiede direttamente, cioè non scrive nell’istanza di liquidazione qualcosa del tipo “Si chiede di indicare la parte che dovrà provvedere al pagamento”

L’istanza viene fatta in forma di richiesta d’approvazione: il CTU, chiede, cioè, al Giudice di approvare la proposta di compenso calcolato dal CTU.

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Il Giudice può decidere (e disporre) in tre modi:

  • approvare in toto la proposta del CTU;
  • approvarla parzialmente;
  • respingerla completamente, rifare il calcolo con coefficienti e/o criteri diversi.

Il Giudice prepara quindi il Decreto di Liquidazione del CTU nel quale oltre a disporre il compenso liquidato, indica anche i soggetti (le parti) che vi devono provvedere: può essere una delle parti in causa, oppure tutte le parti in causa, in solido tra loro.

Nota: se non ti è chiaro cosa significa “in solido” trovi la definizione nel Dizionario del Consulente Gratuito, che ti metto a disposizione gratuitamente).

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Contenuti minimi dell’istanza liquidazione compenso CTU

lista

L’istanza liquidazione compenso CTU deve contenere almeno:

  1. il nominativo del CTU;
  2. il nominativo del Giudice a cui è indirizzata e che dovrà provvedervi;
  3. gli estremi del procedimento;
  4. le generalità delle parti in causa, con i rispettivi avvocati;
  5. il criterio che il  CTU ha seguito nell’elaborazione della sua proposta di calcolo del compenso.

Per calcolare il compenso sono previsti tre criteri, a seconda dell’oggetto della prestazione effettuata dal CTU.

Come ho già spiegato in un articolo precedente, il compenso può essere (DM 30/05/2002):

  • fisso;
  • variabile a percentuale;
  • a tempo (a vacazioni).

In sostanza, il CTU indica un criterio ed il Giudice decide, poi, se tale criterio è corretto.

Cosa fa in concreto il Giudice?

In concreto, il Giudice deve convalidare:

a) nel caso di compenso variabile a percentuale,

  • l’articolo di legge che si applica al caso in esame;
  • l’importo a base del calcolo percentuale;
  • il grado di complessità dell’incarico e la conseguente percentuale che deve essere applicata all’importo a base di calcolo, scelta nell’intervallo previsto dalla Legge;

b) nel caso di compenso fisso,

  • il grado di complessità dell’incarico e ed il conseguente compenso, scelto tra il valore minimo ed il valore massimo previsti dalla legge;

c) nel caso di compenso a vacazioni,

il numero di vacazioni liquidabili, rapportato al tempo ritenuto necessario per portare a termine l’incarico; questo tempo “totale”, però, deve essere congruente con alcune limitazioni: ad esempio, non possono essere liquidate più di 4 vacazioni al giorno (art. 4 comma 5 L 319/80– unico articolo tutt’ora in vigore di questa legge che, per il resto, è stata abrogata).

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Proprio perché  la determinazione del compenso è un fatto molto complesso, il CTU dovrebbe redigere l’istanza di liquidazione di CTU nel modo più chiaro e lineare possibile, per aiutare il Giudice: ricordiamoci che i Giudici sono oberati di lavoro, per cui se riusciamo a semplificare la vita, di certo saranno contenti del nostro operato.

Per esperienza personale e di molti colleghi, posso dire che quanto più l’istanza di liquidazione è ben costruita, completa e logicamente coerente,  tanto più il Giudice tende ad accoglierla in pieno.

Il motivo è semplice: il Giudice deve evitare, quanto più possibile, che il Decreto di Liquidazione sia contestato (tecnicamente si parla di “opposizione”).

Per cui se si rende conto che l’istanza di Liquidazione è ben costruita, si sentirà più sereno a riportarne i contenuti nel Decreto di Liquidazione.

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Viceversa, rischi di finire nelle sabbie mobili delle decisioni del Giudice con il rischio:

  • che sbagli qualcosa ( il Giudice è un essere umano e come tutti gli esseri umani può sbagliare);
  • che fornisca un’intepretazione sfavorevole al CTU (ad esempio, applicando un criterio diverso da quello proposto dal CTU, una percentuale più bassa, ecc.).

Certo sono rischi (qui ti do indicazioni su come ridurli) che permangono anche quando si redige l’istanza di liquidazione con cura; ma meglio non lasciare nulla al caso!

Per cui, se sei pronto, ti do lo schema da seguire nella redazione dell’istanza di liquidazione del compenso.

Schema di massima per un’istanza liquidazione compenso CTU

La premessa, nella quale ribadisci le tue generalità e gli estremi del procedimento e sottolinei (sempre che sia vero, ovviamente :-)) che hai rispettato i tempi previsti dall’incarico

Il quesito: in questo mini paragrafo inserisci pari pari il quesito (o i quesiti) che ti è stato posto al momento dell’incarico.

orologio

La cronologia delle fasi principali dell’incarico, in cui inserirai, indicandovi la relativa data, tutte le attività che hai svolto:

  1. Incontri con le parti
  2. Udienze
  3. Sopralluoghi
  4. Accessi presso Uffici Pubblici
  5. Ecc

Se il criterio per stabilire il compenso è quello delle vacazioni, è consigliabile indicare la durata di ognuna di queste attività e di inserire anche le singole sessioni di “studio” che hai impiegato per svolgere l’incarico; ad esempio:

giorno 10/01/17 studio dei documenti  4 h dalle 14.30 alle 18.30;

giorno 11/01/17 redazione della relazione 2 h dalle 8.30 alle 10.30;.

ecc ecc;

attività

Lo Svolgimento dell’incarico

In pratica è la ripetizione della cronologia ma scritta in forma di “storia”, di riassunto: legherai, in un “racconto” le attività che hai svolto, gli ostacoli hai incontrato, eventuali difficoltà logistiche che hai dovuto superare, ecc.

Inserisci anche qualche dettaglio nel caso in cui  hai fatto un tentativo di conciliazione (e ti suggerisco di farlo sempre, meglio se con la mia Guida 😉 ): la data, le circostanze, come si sono svolti gli incontri ecc.

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Attento! Puoi parlare di incontri o tentativi di conciliazione solo se effettivamente li hai verbalizzati come tali (cioè da qualche parte, nei verbali delle operazioni peritali c’è scritto che hai promosso un incontro o un tentativo di conciliazione in data x, o che le parti in causa hanno voluto incontrarsi per tentare un accordo in data y).

libro di legge

Gli Articoli di legge applicabili per la determinazione del compenso

Devi spiegare, il più dettagliatamente possibile, su quali articoli di legge intendi basare il calcolo del compenso e per quale motivo.

Devi spiegare anche il grado di complessità dell’incarico che giustifica la scelta della percentuale di calcolo (nel caso di compenso variabile) o del compenso (nel caso di compenso fisso) all’interno dell’intervallo di valori indicati dalla Legge.

È questa la sede, giusta, inoltre per indicare i motivi che ti spingono a richiedere un’eventuale maggiorazione (urgenza, eccezionale complessità, ecc.).

spese

Le Spese

In questo paragrafo inserirai le spese vive che hai dovuto affrontare nell’incarico

Attento però!

Affinché le spese siano approvate devono essere:

  • preventivamente autorizzate dal Giudice, esplicitamente o implicitamente;
  • strettamente necessarie per poter svolgere l’incarico;
  • strettamente inerenti l’incarico

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Vediamo cosa significa.

Spese preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Giudice.

Sono tutte quelle spese relative ad attività che il Giudice, di sua iniziativa o a seguito di tua richiesta, ti ha espressamente autorizzato a compiere; ad esempio, nel corso dell’incarico ti rendi conto che ti servono degli accertamenti eseguiti da un laboratorio d’analisi: chiedi autorizzazione al Giudice a servirti di un laboratorio (e quindi gli stai chiedendo di approvare la conseguente spesa).

Spese preventivamente ed implicitamente autorizzate dal Giudice.

Questo è il caso più frequente: si tratta di tutte quelle spese conseguenti a facoltà che il Giudice ti ha concesso, di solito nel verbale di nomina. Tra le più frequenti, l’autorizzazione ad avvalerti del tuo automezzo e di un collaboratore: le spese che sosterrai (carburante, autostrada, usura dell’autoveicolo, compenso del collaboratore) rientrano in questa categoria.

Su questo punto è d’obbligo fare due precisazioni.

  1.  Se il Giudice ti autorizza all’utilizzo del tuo mezzo, significa che, per gli spostamenti correlati all’incarico, potrai presentargli le sole spese relative al tuo mezzo: se, ad esempio, noleggi un’auto, non puoi chiedere il rimborso (a meno che non ti abbia esplicitamente autorizzato anche al noleggio di un’auto).
  2. Riguardo al collaboratore, a volte possono insorgere complicazioni. Di solito, il Giudice ti autorizza ad avvalerti di un collaboratore come aiuto, materiale o concettuale: un po’ diverso è il caso in cui il collaboratore che scegli sia un vero e proprio professionista che emette un parere, firma un documento che poi alleghi agli atti, ecc. In questo caso è preferibile richiedere autorizzazione esplicita, per evitare possibili contestazioni o il rifiuto del  rimborso.

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Infine, va sottolineato che, in assenza di specifica autorizzazione all’utilizzo del proprio mezzo, al consulente spettano comunque le spese di viaggio, da liquidarsi secondo le tariffe di prima classe dei servizi linea, esclusi quelli aerei.

Spese strettamente necessarie per poter svolgere l’incarico.

Poniamo il caso che, per rispondere al quesito, tu debba svolgere una certa attività, che implica costi; se questa attività è sostituibile da un’altra che ha costi inferiori, ma che raggiunge un risultato parimenti accettabile (ed in linea con quanto ti chiede il quesito), devi scegliere quest’ultima.

In altre parole devi sempre scegliere l’azione/ attività che, a parità di risultato, determini il minor costo possibile (anche se questo ti costringe a lavorare di più- tanto, tu sarai pagato come da previsioni di Legge). Ne parlo approfonditamente nell’articolo sulla riduzione delle spese di CTU.

Inoltre, rientrano in questa categoria anche le spese per vitto e alloggio.
Ovviamente devono essere spese strettamente necessarie.
Ad esempio, se per svolgere un incarico sei costretto a dormire fuori, perché magari i tuoi accertamenti durano due giorni, è tutto ok: ti spetta la spesa per l’alloggio.
Diverso, invece, è il caso in cui svolgi un accertamento che termina in tarda serata (e non deve proseguire il giorno dopo); in questo caso, la spesa per alloggio non è strettamente necessario perché, sebbene possa essere scomodo, hai la possibilità di tornare a casa “in giornata”.

Le spese per vitto ed alloggio devono essere necessariamente giustificate mediante fatture/ ricevute.
Le spese massime per alloggio sono rapportate al pernottamento in un albergo a 4 stelle.
Per il vitto, è riconoscibile una spesa massima di € 61,10 per 2 pasti giornalieri e di € 30,55 per un solo pasto.

Rientrano in questa categoria anche le spese per viaggi che non siano effettuati mediante il mezzo proprio del consulente e/o con i mezzi di linea: in particolare, necessitano di specifica autorizzazione i viaggi aerei ed i viaggi con mezzi straordinari (art. 55 c.3 DPR 115/2002).

Spese strettamente inerenti l’incarico

Non puoi chiedere il rimborso di spese che non siano strettamente correlate all’incarico.

L’esempio più elementare che ti posso citare è rappresentato dai costi di riparazione del tuo veicolo, che si dovesse rompere nel corso dell’incarico: anche se il Giudice ti ha autorizzato a servirtene, non puoi chiedere questo rimborso perché è correlato al veicolo (e quindi anche all’uso che ne hai fatto in precedenza) e non all’incarico.

Se le spese ti cui chiedi il rimborso rispettano questi requisiti, difficilmente il Giudice potrà negartele (non capita quasi mai).

Resta inteso che devi allegare all’istanza tutti i giustificativi di spesa: fatture, scontrini, ecc.

INDENNITÀ

Infine, è opportuno fare un cenno alle indennità di trasferta.

La legge, art.55 del DPR 115/2002, stabilisce che per CTU e Periti d’Ufficio valgano le indennità previste per i dipendenti statali; i consulenti sono equiparati a Dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 165/2001 (fatta salva l’eventuale maggiore indennità nel caso in cui il consulente sia anche dipendente pubblico)

Le indennità di trasferta sono riconosciute quando l’incarico si svolge ad almeno 10 km di distanza dalla sede di servizio (che, nel caso dei consulenti, coincide con la sede dell’Organo Giudicante: Tribunale, Corte, ecc.)

Non è dovuta alcuna indennità se:
la trasferta si svolge nel luogo di abituale dimora dell’incaricato, anche se distante più di 10 km, ed ha una durata inferiore a 4 ore.

L’indennità giornaliera di trasferta è pari a 24,12 €/giorno.
Se la durata della trasferta è inferiore alle 24 ore, l’indennità spettante è calcolata in ragione di 1/24 dell’indennità giornaliera per ogni ora di missione.
Se sono state rimborsate le spese per l’alloggio, l’indennità di trasferta è ridotta di 1/3.
Se sono state rimborsate le spese per il vitto, l’indennità di trasferta è ridotta di 1/2.
Se sono state rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto, l’indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

**************

In ultimo, ti ricordo che è sempre meglio depositare l’istanza liquidazione contestualmente al deposito della relazione.

In ogni caso hai 100 giorni di tempo per farlo, a partire dal giorno del deposito della relazione.

Se segui questi consigli, non dovresti avere problemi.

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte

PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari

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3 commenti su “Istanza liquidazione compenso CTU: come prepararla?

  1. guido capurso

    sono un vostro assiduo lettore acquistando la vostra guida pratica per consulenti tecnici ma ora mi trovo con un problema per me importante: ho concluso una perizia nautica ed ho redatto il mio compenso inviandolo al giudice. la somma complessiva è risultata di circa 1000 euro co vacazioni onotario e spese. oggi mi è arrivato il decreto del giudice che mi liquida la somma di 230 euro. Non si specifica nè onorario nè vacazioni e nèspese. Sono rimasto dispiaciuto perchè tutto il mio lavoro non è stato preso in considerazioni. cosa posso fare oggi? accettare o………
    vorrei un consiglio da Lei. Grazie

    Rispondi
    1. Michele Dimonte Autore del post

      Buonasera Guido, piacere di risentirti.
      Mi dici quando hai comprato la Guida? Dagli archivi non risulta: non è che ricordi male? Fammi sapere. In ogni caso, se sei in possesso della Guida Pratica, prima di compilare l’istanza di liquidazione, avresti dovuto studiare la parte della Guida che tratta l’argomento: spiego, molto chiaramente,come redigerla in modo da ottimizzare le probabilità che il Giudice la approvi e non decurti il compenso. Ora che hai consegnato, purtroppo, non c’è molto da fare. L’unica opzione che ti resta è proporre Opposizione al Decreto di Liquidazione (sempre che non siano passati 30 giorni dalla sua emissione); in pratica, proponi una causa per chiedere l’adeguamento del compenso. Ma su questo devi sentire un avvocato. Michele

      Rispondi
  2. Michela

    Sono stata nominata ctu in un ATP per la verifica dei consumi idrici non congrui a seguito dell’emissione da parte del gestore di bollette pari ad € 30’000.
    Dai miei calcoli è risultato che il ricorrente dovrà pagare 1700 Euro.
    La mia domanda è: devo calcolare la parcella utilizzando l’art.2? Soprattutto, il valore della controversia è 30’000 o 1700? Grazie mille

    Rispondi

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