Quando ricevi un incarico di consulenza tecnica di parte, devi sempre muoverti entro le giuste tempistiche, altrimenti rischi di fare un lavoro inutile.
Queste tempistiche sono dettate (ed imposte) dalle norme processuali.
Sono informazioni molto importanti che non puoi non conoscere.
Se sei coinvolto in una consulenza tecnica di parte devi possedere queste informazioni:
- per poter interagire al meglio con l’avvocato della tua parte;
- per capire le sue esigenze e le finalità della relazione che elaborerai;
- (perchè no?) per aiutarlo in alcune decisioni di strategia difensiva.
In questo modo l’avvocato si renderà conto di avere un prezioso alleato e, quindi, in futuro, vorrà sempre collaborare con te.
Ho deciso, quindi, di condividere queste utilissime informazioni in questo articolo.
Vediamo, allora, cosa devi sapere sulla consulenza tecnica di parte.
Prima, però, è necessaria una brevissima sintesi sul funzionamento di un processo civile.
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In maniera super sintetizzata, un qualsiasi processo civile ha due macro- fasi:
- la fase istruttoria in cui le parti in causa raccolgono e presentano le proprie tesi, le prove ed i documenti a sostegno, ecc.;
- la fase decisoria, che è quella in cui il Giudice valuta tutto il materiale acquisito e decide l’esito.
Quello che deve esserti chiaro è che un qualsiasi processo è organizzato in fasi, che si traducono in determinate tempistiche.
Si possono presentare elaborati tecnici in qualsiasi momento del processo?
Sicuramente si, ma…
ma gli effetti saranno diversi!
E di questo dobbiamo essere consapevoli, nell’ottica di ottimizzare l’efficacia dei nostri incarichi.
In generale, una consulenza tecnica di parte può essere presentata in 3 diversi momenti del procedimento giudiziario.
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Consulenza tecnica di parte presentata prima del procedimento vero e proprio.
La consulenza tecnica di parte viene redatta quando ancora nessuno ha deciso di andare in Tribunale.
Le future parti in causa si stanno ancora scambiando reciproche accuse, tramite i rispettivi legali.
Stanno scaldando le armi e cercano di “spaventare” l’altra parte.
In questa fase, più argomenti a sostegno ci sono, meglio è.
La consulenza tecnica di parte,in questa fase, serve all’avvocato come “pezza d’appoggio”, come punto fermo e/o come punto di partenza per le sue argomentazioni.
In questa fase, la consulenza tecnica di parte è indicata con il nome di perizia “stragiudiziale”, a sottolineare, appunto che si tratta di un atto extra (“stra“) giudiziario.
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Consulenza tecnica di parte presentata nel corso del procedimento, nella modalità ordinaria.
Il consulente tecnico di parte partecipa alle operazioni peritali insieme al CTU e , nell’ordine:
- presenta osservazioni alla prima relazione consegnata dal CTU (la cosiddetta bozza di CTU);
- se lo ritiene, una volta che il CTU ha depositato la relazione definitiva, può ancora depositare osservazioni e critiche alla CTU.
Consulenza tecnica di parte presentata al termine della fase istruttoria.
La consulenza tecnica di parte viene inserita all’interno della comparsa conclusionale.
Cos’è la comparsa conclusionale?
E’ l’ultimo atto che ciascuna delle parti in causa produce prima della sentenza.
Ci sarebbe ancora una quarta opzione:
è possibile depositare una consulenza tecnica di parte durate il procedimento in modalità diversa da quella ordinaria.
E’ una modalià che garantisce ancora più efficacia all’azione del consulente tecnico di parte.
Ma ne parlo solo ed esclusivamente nella mia Guida PeritoInForma TM.
Torniano quindi all’inserimento della consulenza tecnica di parte all’interno della comparsa conclusionale.
Per inciso, ti faccio notare che sto utilizzando il termine “inserimento” e non “deposito” ( e dovresti sapere che, in ambito legale, la scelta delle parole giuste è fondamentale),
Al temine di questo articolo ti sarà chiaro il perché.
Dunque, concentriamoci sul momento finale di un procedimento giudiziario e sull’inserimento della consulenza tecnica di parte all’interno della comparsa costituzionale.
Voglio approfondirlo perchè è stato oggetto di una recentissima Sentenza di Cassazione, la n° 15418/2016 del 26.07.2016.
Ed è un tema che devi conoscere molto bene, soprattutto nei casi in cui intervieni a processo in corso e, quindi, non hai avuto modo di partecipare alle relazioni peritali con il CTU.
Ma potrebbero essere informazioni utili anche nel caso in cui hai regolarmente partecipato alle operazioni peritali e non hai depositato osservazioni.
Oppure lo hai fatto, ma non hai inserito considerazioni che ritieni importanti: in questo caso, potresti ancora essere in tempo, a determinate condizioni (che la Sentenza di Cassazione ha ribadito).
Come è regolata, dunque, la presentazione di una consulenza tecnica di parte?
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Esiste un principio fondamentale.
Quando, in risposta alla CTU, vengono prodotte osservazioni e relazioni di consulenza tecnica di parte, il principio fondamentale su come trattare queste osservazioni di parte è il seguente.
Se le osservazioni (o le critiche) alla CTU sono state prodotte in tempo utile (cioè secondo quella che sopra ho indicato come “modalità ordinaria“), il CTU è tenuto a rispondere e il Giudice ne deve terner conto.
A seconda dei casi, potrebbero essere chiesti chiarimenti al CTU, oppure il Giudice potrebbe disporre una nuova CTU, un’integrazione, ecc.
Se, invece, le osservazioni di parte non rispettano questa tempistica, perdono lo status di consulenza tecnica ed assumono il ruolo di semplice allegazione difensiva.
Infatti, non possono essere depositate come documento a sè stante, ma vanno inserite all’interno della comparsa conclusionale.
In questo caso, cioè, le osservazioni “tecniche” di parte smettono di essere tecniche e sono trattate come qualunque atto difensivo.
Di conseguenza,il Giudice:
- non è più obbligato a tenerne conto;
- non deve giustificare in alcun modo la scelta di confutarle;
- non è tenuto a compararle con le argomentazioni tecniche contenute nella CTU.
Questo è il principio fondamentale.
Ma nulla vieta che queste argomentazioni possano essere utili ed utilizzabili: è questo, in sostanza, che afferma la Sentenza 15418/2016.
Se il Giudice ritiene valide queste argomentazioni, può benissimo utilizzarle come base per il suo convincimento e per la sentenza che emanerà, allo stesso modo di tutti gli altri atti difensivi raccolti nell’intero processo.
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In questo senso, le uniche limitazioni sono:
- il divieto di introdurre, all’interno della comparsa conclusionale, nuovi fatti, domande o prove (divieto stabilito dall’art. 345 del codice di procedura civile);
- il rispetto del principio del contraddittorio; deve essere, possibile, cioè, per l’altra parte, leggere queste argometazioni tecniche ed eventualmente controbattere.
In queste occasioni, spetta al Giudice valutare se:
- l’altra parte abbia tempo sufficiente per rispondere;
- il fatto di aver presentato queste osservazioni tecniche nella comparsa costituzionale, invece che nel modo ordinario, sia giustificato;
- è necessario, a fronte degli argomenti tecnici, tornare alla fase istruttoria decidendo, ad esempio, di disporre una nuova CTU;
- questo modo di agire (il cosiddetto contegno processuale) sia stato, in qualche modo giustificabile e se rispetta i principii di lealtà e correttezza. Da queste considerazioni, poi, il Giudice deciderà anche sulla ripartizione delle spese di lite.
Questo, dunque, è il contesto che devi aver chiaro ogni volta che ricevi un incarico di consulenza tecnica di parte.
E con questa preparazione, diventerai un consulente preziosissimo ( e quindi ricercato).
Se vuoi approfondire ulteriormente e disitnguerti dali altri consulenti là fuori, trovi tutto nella mia Guida Passo Passo PeritoInForma TM.
…e che sia un’ottima consulenza.
Michele Dimonte
PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari
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Buongiorno,
a titolo di esempio vi porto il seguente caso: A seguito di una relazione di Bozza di un CTU sono state prodotte le relative Osservazioni tutto nei tempi prestabiliti. Il CTU ha chiesto, prima della fine dei termini di consegna della relazione finale, una proroga per verificare una questione tecnica con un suo ausiliare perchè dalle osservazioni è emerso questa problematica che vuole risolvere. Il giudice ha accossentito e ha dato nuovi termini sia per redigere nuova bozza che per l’ulteriore risposta dei CTP con nuove osservazioni e la stesura finale da parte del CTU. In questa nuova bozza il CTU può inserire anche le prime osservazioni dei CTP alla prima bozza e rendere tutti edotti delle varie relazioni ? In pratica verrebbero consegnate due bozze, due osservazioni alle bozze e la relazione finale. Potete rispondermi anche via email.
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta. Se ho capito bene la questione, direi che il CTU può e deve inserire le osservazioni dei CCTTPP alla prima bozza e rendere tutti edotti delle varie relazioni, nel rispetto del principio del contradditorio