La nomina CTP è un passaggio delicato che può comportarti molte difficoltà, quando ricopri il ruolo di CTU ( ma anche quando sei il destinatario stesso della nomina CTP, ossia ricopri il ruolo di Consulente Tecnico di Parte).
Sebbene la nomina CTP è un argomento di stretto interesse per gli avvocati, devi saperne abbastanza anche tu, in modo da muoverti agevolmente nella giungla del mondo giudiziario.
In questo articolo ti parlerò di questioni teoriche e pratiche inerenti questo argomento con, in coda, un modello di nomina CTP.
Ovviamente, il modello di nomina CTP che troverai qui sotto, probabilmente, interessa di più gli avvocati, visto che, come consulente, non farai mai alcuna nomina.
Tuttavia, ho voluto inserirlo sia per completezza, sia perché tu possa raffrontarlo con eventuali nomine che visionerai in futuro.
Domanda: Perché l’argomento nomina CTP dovrebbe interessarti?
Risposta1 : perché nasconde alcune insidie, quando operi come CTU; insidie che devi conoscere, altrimenti non puoi evitarle!
Risposta 2: perché se operi come CTP, è sempre utile sapere come vanno fatte le cose in modo regolare.
Vorresti ricevere un incarico che nella forma è sbagliato? Credo di no, per cui, seguimi.
Cosa è la nomina CTP
La nomina CTP è l’atto con cui il difensore di una parte nomina, in maniera ufficiale, il proprio consulente tecnico di parte.
L’effetto della nomina è che, da quel momento, il CTP sarà parte integrante del procedimento giudiziario.
Da quel momento, cioè, il consulente tecnico di parte avrà una serie di facoltà; tra le altre:
- partecipare alle operazioni peritali;
- proporre suggerimenti di indagine al CTU;
- (addirittura) proporre nuovi quesiti al giudice;
- produrre memorie e relazioni tecniche a sostegno delle ragioni della parte che difende.
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Il CTP è, in sostanza, il “difensore tecnico” della parte: la sua presenza è essenziale per tutelare al meglio la parte difesa, perché:
- può segnalare eventuali errori in cui può incappare il CTU;
- può evidenziare aspetti, importanti per la parte che difende, che possono sfuggire all’esame del CTU e/o non essere presi in adeguata considerazione.
In definitiva, si può dire che il CTP è un ingranaggio fondamentale per il funzionamento del principio del contradditorio.
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Chi può essere nominato CTP
In teoria, chiunque.
Basta che goda della fiducia della parte che dovrà difendere tecnicamente.
Per cui, il CTP può essere un professionista iscritto ad un Albo ma anche una persona, non iscritta ad alcun Albo, ma in possesso di particolari esperienze e competenze tecniche.
Anzi, addirittura, può essere lo stesso partecipante alla causa (ad esempio, nel caso in cui il partecipante sia un architetto, potrebbe svolgere egli stesso il ruolo di CTP).
Come è regolata la nomina CTP
La nomina CTP è regolata dall’ art. 201 del Codice di Procedura Civile.
Per quello che , come consulente tecnico, deve interessarti, l’articolo in questione stabilisce che:
- il Giudice assegna un termine entro il quale nominare il CTP;
- la nomina CTP deve essere fatta con “dichiarazione ricevuta dal cancelliere”.
Molto spesso, il Giudice individua questo termine massimo con la espressione “fino all’inizio delle operazioni peritali”.
Questa espressione si presta a frequenti fraintendimenti.
Viene, infatti, interpretata come possibilità di nominare il CTP davanti al CTU, nel momento di inizio delle operazioni peritali.
E’ una prassi molto diffusa: è tuttavia scorretta, se si legge con attenzione l’articolo 201 del Codice di Procedura Civile!
L’articolo stabilisce che la nomina deve essere fatta al cancelliere, non al CTU (ed il CTU non può avere una “delega” in tal senso).
Per cui, nominare il CTP davanti al CTU è un’irregolarità!
Ed è un’irregolarità che può produrre nullità della consulenza tecnica d’ufficio, con la conseguenza di doverla ripetere e, per il CTU, di dover restituire i compensi percepiti fino a quel momento.
Tuttavia, tale nullità è relativa e non assoluta.
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Qual è la differenza tra nullità relativa e nullità assoluta?
In parole molto povere (mi perdonino gli avvocati e i puristi 😳 ):
- Se un atto è viziato da nullità assoluta, non c’è niente da fare; l’ atto è nullo, cioè è come se non fosse mai esistito. Non produce alcun effetto.
- Se, invece, un atto è viziato da nullità relativa, tale nullità deve essere eccepita (cioè segnalata) da chi ne ha interesse, alla prima occasione utile. Passato questo momento, senza che nessuno abbia eccepito la nullità, l’irregolarità è sanata.
Nel caso della nomina irregolare del CTP, l’irregolarità resta sanata se la parte avversa non la eccepisce all’udienza successiva al deposito della CTU (prima occasione utile)
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Tutto questo è confermato dalla Sentenza di Cassazione n° 3657/2016 del 24/02/16 riguardante proprio le irregolarità commesse durante le operazioni peritali.
Eccoti un estratto:
“In ogni caso, trattandosi di questione attinente alla regolarità delle operazioni peritali, vale il principio di diritto sopra riportato sulla sanatoria della nullità in caso di mancata tempestiva proposizione dell’eccezione […]deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata”
Le nomine fatte in un momento successivo
E’ sempre possibile la nomina CTP anche dopo l’inizio delle operazioni peritali; in quel caso il consulente tecnico non può assolutamente partecipare alle operazioni peritali.
Il CTP può, però, produrre memorie tecniche nel corso del procedimento.
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Tutta questa è la teoria.
Ma nella pratica?
Come ti devi comportare se come CTU ricevi la nomina di un CTP da parte di un avvocato all’inizio delle operazioni peritali?
Ti dico subito che è una prassi diffusissima (probabilmente accettata “tacitamente” dagli avvocati) e di solito non desta particolari problemi.
(Sempre che sia garantito il principio del contradditorio e non venga leso il diritto alla difesa delle parti avverse).
I miei suggerimenti sono:
Evita la questione sul nascere.
Se ti accorgi che all’udienza di Giuramento, una parte (o più parti) non ha nominato il proprio consulente tecnico di parte allora:
- sollecita l’avvocato qualche giorno prima dell’inizio delle operazioni peritali, pregandolo di procedere a rituale nomina CTP;
- richiamalo all’osservazione dell’art. 201 cpc;
- spiegagli che l’articolo non consente la nomina CTP nelle mani del CTU.
“Prendi atto”
Se non riesci ad evitare e l’avvocato intende nominare il proprio CTP il giorno di inizio operazioni peritali, accetta la nomina CTP.
Metti a verbale che “prendi atto” della nomina CTP (prendere atto significa osservare o ricevere senza esprimersi sull’essere d’accordo o meno).
A questo punto, se l’altra parte non ha alcun interesse sulla questione e, quindi, non solleva obiezioni, è tutto apposto.
Se, invece, l’altra parte solleva obiezioni, sospendi le operazioni peritali e fai un’istanza di chiarimento al Giudice nella quale chiederai come comportarti.
Non fare lo sceriffo
In ogni caso, non allontanare il CTP irritualmente nominato e non vietargli di partecipare alle operazioni peritali, perché potresti ledere il principio del contradditorio.
MODELLO DI NOMINA CTP
TRIBUNALE DI ________________
Giudice Dott. _______________
R.G. ____/___ Udienza del __/___/______
NOMINA CTP
Il sottoscritto avv.______________________ (Cod. Fisc. _________________________) PEC____________________ in qualità di procuratore costituito di ________________________________ (Cod. Fisc./ P IVA____________________),
considerata l’ Ordinanza di nomina del CTU, ______________________, nella quale si autorizzano le parti a nominare i propri CTP fino all’inizio delle operazioni peritali, stabilito nel giorno __/__/____,
con la presente
NOMINA
Quale proprio Consulente Tecnico di Parte il dott.______________________ (CF________________) PEC _____________________
____________ __/___/_____
Avv. ___________ ___________
…e che sia un’ottima consulenza.
Michele Dimonte
PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari.
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Salve, sono un ctu (p.a.).
mi è capitato durante una consulenza tecnica d’ ufficio che un avvocato della compagnia ha nominato quale ctp in cancelleria una società, il cui amministratore unico è un perito che a sua volta ha delegato per il primo accesso un altro perito. Che devo fare? Intanto no ho accettato al primo accesso il delegato, al secondo accesso si è presentato il perito (amministratore unico) della società delegata a ctp. Che faccio? Lettomi la giurisprudenza ordinaria, sembra che non possono essere nominati ctp, società, enti.. associazioni ecc. ma solo persone fisiche. Se è così, non posso accettare al secondo accesso neanche il perito amministratore unico della società nominata. E’ giusto il ragionamento? Saluti
Confermo
Buonasera
Un’informazione: come Ctp, posso fare una delega ad un mio collega per presenziare ad un incontro peritale nel momento in cui io ho un impedimento? Se si, come avviene tale passaggio? Ed ancora, nel momento in cui il mio collega delegato sarà all’incontro Di ctu, avrà delle limitazioni nell’esercitare il ruolo di ctp, oppure potrà svolgere la funzione a pieno (fare richieste, mettere a verbale qualcosa ecc.)?
Grazie
Ciao Federica, il tuo commento mi era sfuggito.
Il tema è molto controverso e lo tratto dettagliatamente solo con i miei studenti privati.
Per rispetto loro, visto che mi pagano, non posso darti molti dettagli.
Mi dispiace.
Michele