Offese alla parte avversa: puoi farlo?

By | Novembre 24, 2016

offese alla parte avversa

Quando sei CTP puoi lanciare offese alla parte avversa?

In questo articolo ti dico cosa puoi fare e cosa non puoi fare quando rivesti il ruolo di CTP.

In particolare:

  1. se puoi lanciare offese alla parte avversa pur di difendere il tuo cliente e propugnare le sue ragioni.
  2. come devi comportarti quando sei tu stesso oggetto degli insulti ed offese delle parti, sia quando ricopri il ruolo di CTU sia quando ricopri il ruolo di CTP.

La questione nasce dalla contrapposizione di due necessità, entrambe importanti all’interno di un procedimento civile o penale.

  • il diritto di dover svolgere una difesa efficace, utilizzando tutti i mezzi possibili;
  • il diritto per qualsiasi persona di non essere offeso nell’onore, di mantenere un certo decoro, una certa dignità, ecc.

Bene: c’è un articolo del codice penale che è stato scritto specificatamente per disciplinare questa situazione; sto parlando dell’art. 598 del Codice Penale.

L’articolo 598 del Codice Penale “giustifica” le offese contenuto in scritti difensivi, sempre che siano strettamente correlate al procedimento in esame:

In questo caso, e solo in questo caso,  le offese alla parte avversa non sono punibili.

Nel corso degli anni il significato di questo articolo è stato travisato: come se l’art. 598 c.p. fosse diventato una sorta di licenza di lanciare offese alle parti avverse.

Ma non è così.

L’articolo 598 c.p. è molto chiaro: offese circoscritte al procedimento in corso.

Quindi, in sintesi:

  • niente offese ingiustificate, gratuite;
  • niente offese che vanno oltre lo stretto ambito del procedimento in corso;

E’ molto chiaro!

E invece, negli ultimi tempi,sto notando un enorme proliferare di accuse, calunnie, insulti, denigrazioni.

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Ho trovato un articolo molto interessante, scritto da un Magistrato di Cassazione che racchiude la questione in una frase semplicissima: le parti hanno diritto alla difesa critica, anche aspra, ma non hanno il diritto di offendere. (Se ti va di leggerlo per intero, lo trovi qui)

Quindi va bene mettere in risalto comportamenti sbagliati, valutazioni errate, ecc.; non va bene insultare, denigrare, accusare o calunniare.

Anzi, recentemente la Corte di Cassazione ha messo dei paletti a questi comportamenti sconvenienti in materia di offese alle parti avverse, ad esempio con la Sentenza n° 12402/13 .

Ma, attenzione: tutto questo vale per gli avvocati!

NON vale per i consulenti tecnici!

Per i consulenti valgono le normali regole del vivere civile.

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che noi consulenti tecnici non siamo “coperti” dall’art. 598 c.p.

Vuol dire che nella preparazione delle nostre consulenze tecniche di parte dobbiamo comportarci esattamente come ci comportiamo nella vita di tutti i giorni: quindi non possiamo scrivere cose che non diremmo ad alta voce nella vita di tutti i giorni.

Un Consulente Tecnico NON può lanciare offese alla parte avversa.

Ad esempio, recentemente mi è capitato, in veste di CTU, di vedere un CTP lanciare pesanti offese alla parte avversa, accusandola di essere in malafede, non solo nell’ambito del procedimento ma addirittura come sua filosofia di vita!

Chiaramente questo comportamento è punibile.

L’altro CTP, invece, non ha prodotto offese alla parte avversa ma ha indirizzato accuse nei miei confronti: in particolare, mi ha accusato di non essere stato obiettivo nella redazione della relazione di CTU.

Anche questo caso è punibile: e, infatti, ho già dato mandato al mio avvocato.

E ti dico questo per introdurre un altro aspetto della questione, ossia come si procede in questi casi.

C’è differenza, infatti, tra il caso in cui le offese alla parte avversa vengono lanciate dalle parti o dagli avvocati e quello in cui vengono lanciate da o verso i consulenti tecnici (d’ufficio o di parte).

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Se uno degli avvocati delle parti lancia offese alla parte avversa, tutto è demandato allo stesso Giudice che sta seguendo il procedimento in corso: il Giudice potrà ordinare la cancellazione degli scritti difensivi ed anche il risarcimento dei danni alla persona offesa.

Quando, invece, le offese partono dai consulenti tecnici di parte, sarà il destinatario delle offese che dovrà attivarsi sporgendo una denuncia- querela ed iniziando un nuovo procedimento (penale).

In conclusione, la morale della favola è questa: quando sei CTP, evita di lanciare offese alla parte avversa o al CTU, perché rischi solo di metterti nei casini senza ottenere vantaggi per la parte che difendi. E’ uno dei tanti errori che commettono i CTP.

Ci sono modi molto più eleganti di farsi sentire e molto più efficaci per esporre le tue ragioni.

Ne parlo nella Guida PeritoInForma TM.

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte

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