Quali sono i documenti che un CTU può esaminare?

By | Giugno 19, 2016

documenti che un CTU può esaminareOggi voglio parlarti dei documenti che un CTU può esaminare nel corso del suo incarico: parliamo, cioè, di acquisizione documenti processuali (ne parlo anche >>>qui<<<).

Normalmente, il CTU dovrebbe visionare ed esaminare solo e soltanto i documenti acquisiti ritualmente.

Ma cosa significa “documenti acquisiti ritualmente”?

Significa che questi documenti devono essere stati acquisiti tra gli atti del processo, seguendo una determinata procedura, un determinato “rito”.

Questo rito è regolato dall’art. 184 del Codice di procedura civile, il quale stabilisce i tempi e i modi in cui questi documenti possono e devono essere acquisiti agli atti del processo.

Ora, a noi CTU, CTP o Periti d’Ufficio non interessa capire alla perfezione tutto il meccanismo che regola l’acquisizione di documenti: è una competenza degli avvocati che hanno preparato il processo.

Sono loro che hanno avuto (o avrebbero dovuto avere) cura di allegare, tra gli atti, tutti i documenti che ritengono importanti per la difesa della parte da loro assistita.

L’unica cosa che deve interessarci è visionare ed esaminare tutti i documenti inseriti nei fascicoli che ci vengono consegnati durante la nostra udienza di giuramento.

(Infatti, è sicuro che tutti i documenti che ritroviamo nei fascicoli sono stati sicuramente acquisiti ritualmente, ossia gli avvocati hanno fatto per bene il loro lavoro ed hanno rispettato tutto quello che la legge impone a loro carico).

Fin qui, ho descritto quella che è la normalità: il CTU visiona ed analizza soltanto i documenti che ritrova nei fascicoli che gli sono stati consegnati al momento del giuramento.

Questi dovrebbero essere gli unici documenti che un CTU può esaminare.

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Però…c’è un però…

In alcuni casi, può essere utile per il CTU esaminare altri documenti, non presenti nei fascicoli, magari fotografie o, magari, chiedere chiarimenti; il motivo è che, in questi casi, tali documenti “extra” ci servono per  confermare alcune nostre impressioni e valutazioni.

Ripeto, questa è una situazione straordinaria: in determinati casi, può succedere che riteniamo insufficienti i documenti acquisiti per poter rispondere ai quesiti.

Oppure, sebbene questi documenti siano sufficienti, abbiamo bisogno di qualcos’altro  per confermare o per irrobustire la nostra idea, la nostra valutazione, il nostro risultato.

Ed allora, come possiamo e come dobbiamo comportarci?

Possiamo esaminare e valutare  documenti che non sono presenti nei fascicoli oppure no?

Innanzitutto, dobbiamo avere, sempre, la sana abitudine di leggere attentamente l’Ordinanza di nomina e il Verbale di Udienza di Giuramento, ossia gli atti del processo nei quali il Giudice ci ha sottoposto i quesiti a cui dobbiamo rispondere.

Nella maggior parte dei casi, in questi atti è presente l’autorizzazione che il Giudice dà al CTU ad acquisire altri documenti: ad esempio, a richiedere informazioni presso terzi, a richiedere documenti presso gli Uffici Pubblici (ad esempio, presso il Catasto), ecc..

In questi casi si parla di autorizzazione esplicita.

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Tutto ciò che viene acquisito in questo modo fa parte sicuramente dell’insieme dei documenti che un CTU può esaminare.

Se, invece, dopo aver letto l’autorizzazione contenuta nell’Ordinanza di nomina o nel Verbale di Giuramento, abbiamo ancora il dubbio se possiamo o non possiamo esaminare e valutare un certo documento non contenuto nei fascicoli, possiamo sempre recarci dal Giudice e chiederglielo personalmente  (basta recarsi in Tribunale, nei giorni in cui il Giudice è presente, e parlargli qualche minuto prima che cominci le udienze, oppure al termine della giornata).

Questo è quello che dovremmo sempre fare: questo dovrebbe essere il nostro comportamento abituale.

Non è consigliabile tentare altre strade: alcuni CTU ritengono di essere sempre autorizzati implicitamente ad acquisire documenti, elaborati, ecc.

E invece no: non esiste l’autorizzazione implicita!

E non lo dico per mia opinione personale, lo dico perché l’art. 194 del Codice di Procedura Civile è molto chiaro a riguardo; l’articolo recita, testualmente: “il CTU può essere autorizzato[…] ” .

Per cui, se l’articolo parla di possibilità di autorizzazione, va da sé che il CTU possa anche non essere autorizzato; in caso contrario, nell’art. 194,  ci sarebbe stato scritto “ è sempre autorizzato”.

Dunque, l’articolo 194 del C.p.c. indica che è necessaria una specifica autorizzazione affinché il CTU esamini documenti (autorizzazione che, di solito, il Giudice scrive nell’Ordinanza di nomina o nel verbale di giuramento).

Ora, fatta questa premessa, vorrei analizzare una recente sentenza di Cassazione (la n°13412 del 12 giugno 2014) perché molto utile per capire come è possibile gestire l’acquisizione di documenti extra- fascicoli.

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Il ricorso su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione chiedeva che una CTU fosse dichiarata nulla.

Il ricorrente sosteneva che:

  1. il CTU avesse esaminato documenti extra fascicoli;
  2. se il CTU non avesse avuto a disposizione tali  documenti non sarebbe giunto a quella conclusione;
  3. in generale un CTU non è autorizzato ad acquisire indiscriminatamente qualsiasi documento;
  4. la CTU non è un mezzo istruttorio, ma è solo un mezzo per coaudivare il giudice sui riscontri che già sono gli atti; quindi la CTU non può esonerare le parti dal fornire una prova.

In estrema sintesi, dunque, secondo il ricorrente, la CTU era da annullare perché:

  1. Il CTU aveva esaminato e valutato documenti extra fascicoli (quindi non rientranti tra i documenti che un CTU può esaminare);
  2. Il CTU non sarebbe mai arrivato alle conclusioni che poi ha depositato se non avesse esaminato e valutato tali fascicoli;
  3. Un CTU, in genere, non è autorizzato ad acquisire qualsiasi documento.

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La Corte di Cassazione non ha ritenuto valide queste ragioni sulla base di un ragionamento articolato, di cui voglio mostrare tutti i passaggi logici.

Il primo passaggio logico sostenuto dalla Corte è che un CTU può chiedere chiarimenti ai sensi dell’articolo 194 del codice di procedura civile; quindi, in questo primo passaggio, la Corte afferma che l’articolo 194 del codice di procedura civile consente al CTU la facoltà di chiedere chiarimenti.

Nel secondo passaggio logico, la Corte assimila alla richiesta di chiarimenti (resa possibile dall’art. 194 del C.p.c.) anche l’acquisizione di documenti extra fascicoli.

In realtà, non si tratta di un’equiparazione in senso stretto; secondo la Corte, la richiesta di chiarimenti e l’acquisizione di documenti non hanno la stesso peso: tra le due, la più importante è la richiesta di chiarimenti.

Infatti, la Corte sostiene che l’acquisizione di documenti è un “minus” rispetto alla richiesta di chiarimenti. Dunque, poiché  l’art. 194 del C.p.c. già consente la richiesta di  chiarimenti, automaticamente consente anche l’acquisizione dei documenti.

Nel terzo passaggio logico, la Corte però sostiene che questa acquisizione deve avvenire nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall’articolo 184 del Codice di procedura civile: in altre parole, i documenti che un CTU può esaminare sono solo quelli acquisiti in accordo all’art.184 del Codice di procedura civile. Se non è soddisfatta la ritualità prevista dall’art. 184 del Codice di procedura civile, la CTU è nulla.

Infine, nel quarto passaggio, la Corte afferma che tale nullità si manifesta solo quando i documenti irritualmente acquisiti sono determinanti.

Cosa vuol dire che i documenti sono determinanti?

Vuol dire che deve essere certo che in assenza di tali documenti i risultati della CTU sarebbero stati del tutto diversi.

Attenzione: il ricorrente aveva affermato che “senza quei documenti il CTU non sarebbe arrivato a quelle conclusioni”; la Corte, invece, sostiene che se non vi è certezza che quei documenti siano determinanti, la CTU non è nulla.

La differenza è sottile ma sostanziale: in pratica, la Corte ha affermato la possibilità per il CTU di esaminare documenti irritualmente acquisti, a patto che non avessero portato a risultati diversi da quelli a cui sarebbe giunto in assenza di quei documenti.

Quindi, il ricorrente avrebbe dovuto provare che, con certezza, questi documenti sono stati determinanti: non solo il ricorrente non ha provato questa circostanza, ma la Corte ha anche provato che tali documenti non erano stati determinanti; come se il CTU li avesse utilizzati solo come ulteriore conferma delle proprie valutazioni,  già emerse dai documenti ritualmente acquisiti.

Per cui, in conclusione, per noi CTU la morale della favola è questa: cerchiamo sempre di esaminare i documenti e le prove che sono già allegate ai fascicoli.

Per esaminare altro, verifichiamo di disporre dell’autorizzazione scritta del Giudice; nel dubbio, chiediamola di persona, direttamente.

E se proprio vogliamo andare fuori da questo “recinto” di buona prassi, ricordiamoci sempre che possiamo utilizzare questi documenti come se fossero delle conferme: cioè non devono, in alcun modo, portare a risultati diversi da quelli a cui saremmo giunti senza questi documenti.

…e che sia un’ottima consulenza.

Michele Dimonte.

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