La redazione del verbale delle operazioni peritali è un momento molto delicato.
Eppure viene sottovalutato da tantissimi CTU. Spesso. Molto spesso.
Il risultato di questo atteggiamento “distratto” è che la maggior parte dei verbali delle operazioni peritali rischia di generare svariati problemi, anche gravi!
Primo fra tutti, l’annullamento del verbale e, di conseguenza, la necessità di dover ripetere le operazioni peritali!
Ma per quale motivo tanti CTU sottovalutano l’importanza del verbale delle operazioni peritali? Perchè sono inconsapevoli dell’enorme importanza di questo atto.
Eppure è un atto fondamentale!
Dopo la relazione peritale, il verbale delle operazioni peritali è l’atto importante tra quelli che redige un CTU (o un Perito d’Ufficio).
Già questo fatto dovrebbe farti drizzare le orecchie!
Ma vediamo perché è così importante.
Innanzitutto, il verbale delle operazioni peritali è un Atto Pubblico.
E lo è perché il CTU è un Pubblico Ufficiale (La Sentenza di Cassazione 5793 del 23/03/15 lo ha definitivamente chiarito dopo anni di incertezza su questo tema).
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Come Atto Pubblico, il verbale delle operazioni peritali ha una valenza che va oltre il procedimento giudiziario in sé e può avere delle conseguenze anche al di fuori di quest’ultimo.
Inoltre, il verbale delle operazioni peritali è lo strumento che “fotografa” l’andamento delle attività fatte dal consulente:
vi si riporta tutto ciò che è successo, ciò che è stato fatto, che tipo di indagini sono state condotte, ecc.
Il verbale delle operazioni peritali ne rappresenta la scatola nera!
Tutto ciò che viene registrato nel verbale delle operazioni peritali potrà, poi, avere un impatto sull’andamento del procedimento giudiziario e, persino, sulla sentenza finale.
Ma torniamo un attimo alla questione precedente:
il verbale delle operazioni peritali è un atto pubblico.
Questo significa che tutto ciò che vi è riportato fa pubblica fede!
Ossia, tutto ciò che è riportato nel verbale è connotato da un “alone” di verità incontestabile (a meno che non venga sporta una querela di falso contro chi l’ha redatto).
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Atto pubblico è, ad esempio, l’atto di compravendita di un immobile, redatto dal notaio: nell’atto sono riportate le generalità di chi acquista, quelle di chi vende e le caratteristiche dell’immobile che viene trasferito.
In questo modo, l’atto rimarrà a testimonianza perpetua di come si sono svolte le cose, di chi era presente, di che tipo di accordi ci sono stati, di che tipo di immobile si trattava e delle condizioni in cui era, ecc.
Per cui, nel verbale delle operazioni peritali va riportato tutto, ma proprio tutto!
Ma non basta!
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Il verbale delle operazioni peritali deve avere determinati requisiti di forma
(che spiego dettagliatamente nella mia Guida PeritoInForma TM.)
Qui voglio dare qualche accenno.
Nella parte superiore del verbale delle operazioni peritali deve sempre indicato il nome dell’Istituzione Giudiziaria e l’Organo Procedente: ossia, il Tribunale, la Corte, il nome del Giudice o del Collegio giudicante, ecc.
A seguire, devono essere indicati gli estremi del procedimento, ossia alcune sigle alfa numeriche.
La più importante è una sigla alfa numerica del tipo “R.G. xxx/yy”, i cui simboli hanno, rispettivamente, il significato di :
R.G.- Registro Generale;
xxx: numero del procedimento;
yy: anno in cui il procedimento è stato iscritto nel registro.
Tale sigla è riportata dappertutto:
- nel verbale di convocazione del CTU;
- nel verbale di giuramento;
- sui fascicoli che vengono consegnati al CTU all’atto del giuramento.
Per cui non puoi sbagliare 😉 .
Di solito su documenti processuali è presente un’altra sigla ad indicare la tipologia di procedimento; ti consiglio, però, di usare sempre quella riportante “R.G.”.
Poi, vanno indicati gli estremi delle parti in causa, dei rispettivi avvocati e consulenti tecnici di parte.
In alcuni casi, può essere necessario indicare altre presenze (ad esempio una persona, diversa dalle parti in causa, che deve farci accedere ad un determinato luogo, ne ha le chiavi, ecc.).
L’importante è che tutte le persone che menzioni nel verbale delle operazioni peritali abbiano titolo a parteciparvi.
Questo è un aspetto fondamentale!
Può succedere, infatti, che le operazioni peritali siano viziate dalla presenza di persone che non hanno titolo a parteciparvi: caso tipico, il coniuge di una delle parti in causa.
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Ancora, vanno indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni peritali.
In proposito, devi avere l’accortezza di segnare sul verbale anche gli orari di allontanamento anticipato o di arrivo in ritardo.
Ossia: se una persona si allontana prima della fine delle operazioni peritali, oppure vi arriva dopo che le stesse sono iniziate, va segnato l’orario di allontanamento o di arrivo.
Questo serve a testimoniare l’assenza/presenza di quella determinata persona durante le operazioni peritali compiute in una determinata fascia d’orario.
Questa accortezza è molto importante perché, altrimenti, potrebbero nascere contestazioni.
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Infine, nel verbale delle operazioni peritali vanno riportati:
- il fatto che ti sia stato consegnato o meno l’acconto stabilito dal Giudice;
- le firme di tutti i presenti.
Può succedere che una persona non voglia firmare: in quel caso, devi riportare tale circostanza.
Ho ancora 3 Trucchi da suggerirti:
- Cerca sempre di precompilare il verbale delle operazioni peritali, prima di recarti sui luoghi; riporta almeno gli elementi essenziali che ti ho descritto qui e fatti una lista delle cose da inserire.
Se non precompili il verbale delle operazioni peritali rischi, poi, di dimenticare cose importanti.
Tanto più che le operazioni peritali non sempre si svolgono in un clima sereno: c’è agitazione, quindi non è difficile fare confusione e dimenticare qualcosa.
E, del resto, se lo hai già pre compilato puoi essere concentrato al 100% sulle operazioni peritali
- Porta sempre molti più fogli di quelli che ritieni sufficienti…ti servono anche per risolvere il punto seguente…
- Se fai errori, non cancellare! Non sono ammesse cancellature. Quindi, in caso d’errore, dovresti rifare ex novo il verbale, su un altro foglio. (C’è un’alternativa che spiego nella mia Guida PeritoInForma TM)
…e che sia un’ottima consulenza
PeritoInForma TM– La Guida Pratica per Consulenti Tecnici Giudiziari
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